Whistleblowing (Segnalazione tutelata)

Il Whistleblowing (Segnalazione tutelata) è un istituto volto a tutelare il soci, dipendenti, collaboratori, volontari o altri interlocutori nel caso in cui segnalino eventuali illeciti avvenuti all’interno dell’organizzazione.

Chi viene a conoscenza di comportamenti scorretti, contrari ai regolamenti interni, al Codice etico 231 o alle normative vigenti, tenuti nell’ambito delle attività della nostra organizzazione, può segnalarlo ai responsabili.

Le segnalazioni possono essere rivolte direttamente al presidente dell’Organismo di vigilanza:
● chiedendo un colloquio diretto;
● attraverso contatto al numero di telefono 348/0117845;
● attraverso l’e-mail graziano.maino@pares.it (utilizzando account personali e non aziendali al fine di mantenere adeguata riservatezza);
● all’indirizzo postale Graziano Maino, via Lodigiana 15/b 20861 Brugherio.

Le segnalazioni devono in ogni caso essere circostanziate.

Il presidente dell’OdV si impegna a:
● dare riscontro della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento;
● procedere con una verifica circa le criticità segnalate;
● dare riscontro degli esiti della verifica entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione;
● assicurare la riservatezza del segnalante (che resta tale salvo non debba essere prodotta in giudizio),
● il corretto trattamento dei dati personali, la conservazione della documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della segnalazione;
● prendere in considerazione anche segnalazioni anonime purché circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche.

Resta sempre possibile per la persona segnalante rivolgersi direttamente ad ANAC utilizzando i canali predisposti dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
Il consorzio tutela il segnalante, vieta ritorsioni o discriminazioni nei confronti di chi effettua segnalazioni.
Il sistema disciplinare parte integrante del Codice etico 231 prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante (o persone che gli sono prossime), sia di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.